BRINDISI : LUPERTI E GRECO SU NOMUNA PALLADINO ALLA BMS
venerdì 22 novembre 2024
Il 28 ottobre l'avv. Rosanna Palladino è stata designata dal Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, presidente della Società in house Brindisi Multiservizi srl.
Tale nomina suscita molteplici dubbi di legittimità.
Ed infatti, il Decreto Legislativo n. 39/13 (recante le "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012") all'art. 2 stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto si applicano agli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Il successivo art. 9 comma 2 del medesimo Decreto legislativo stabilisce che: "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico".
Ebbene, Rossana Palladino ha ricevuto dal Comune di Brindisi numerosi incarichi professionali in qualità di avvocato, retribuiti dalla stessa Amministrazione, dei quali almeno uno è ancora in corso.
Inoltre, l'art. 18 della legge professionale forense prevede che la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di amministratore unico o con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
La Palladino non solo ha accettato l'incarico di presidente della BMS conferitole dal Sindaco ma, altresì, non sembra aver rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 20 comma 1 del suddetto decreto legislativo n. 39/13 prevista a pena di inefficacia dell'incarico con la quale avrebbe dovuto attestare, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.
Infatti, detta dichiarazione non risulta pubblicata sul sito del Comune di Brindisi come previsto dall'art. 20 comma 3 del citato decreto legislativo.
È grave che il Segretario Generale del Comune di Brindisi, dott. Rosario Arena, quale responsabile del piano anticorruzione dello stesso Comune e della trasparenza non abbia rilevato alcuna anomalia nella nomina dell'avv. Palladino e ciò in dispregio a quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgsl. n. 39/13 il quale dispone: "Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
Infatti, lo stesso dott. Arena, pur consapevole dell'esistenza degli incarichi professionali, conferiti da egli stesso, come dirigente dell'ufficio legale, all'avv. Paladino, non risulta abbia contestato alla stessa la incompatibilità né segnalato all'Anac detta situazione, come è tenuto per legge.
Il Dott. Arena, responsabile anticorruzione, sta consentendo che la stessa Palladino svolga illegittimamente le funzioni di presidente della BMS con la possibile conseguenza della nullità di tutti gli atti dalla stessa adottati.
Qualora ciò avvenisse, le conseguenze economiche degli atti dichiarati nulli non potrebbero ricadere sulla collettività, né sui lavoratori della BMS, poiché gli artt. 17 e 18 del decreto prevedono che tali conseguenze debbano essere addebitate agli organi che hanno conferito l'incarico.
Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali
Tale nomina suscita molteplici dubbi di legittimità.
Ed infatti, il Decreto Legislativo n. 39/13 (recante le "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012") all'art. 2 stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto si applicano agli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Il successivo art. 9 comma 2 del medesimo Decreto legislativo stabilisce che: "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico".
Ebbene, Rossana Palladino ha ricevuto dal Comune di Brindisi numerosi incarichi professionali in qualità di avvocato, retribuiti dalla stessa Amministrazione, dei quali almeno uno è ancora in corso.
Inoltre, l'art. 18 della legge professionale forense prevede che la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di amministratore unico o con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
La Palladino non solo ha accettato l'incarico di presidente della BMS conferitole dal Sindaco ma, altresì, non sembra aver rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 20 comma 1 del suddetto decreto legislativo n. 39/13 prevista a pena di inefficacia dell'incarico con la quale avrebbe dovuto attestare, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.
Infatti, detta dichiarazione non risulta pubblicata sul sito del Comune di Brindisi come previsto dall'art. 20 comma 3 del citato decreto legislativo.
È grave che il Segretario Generale del Comune di Brindisi, dott. Rosario Arena, quale responsabile del piano anticorruzione dello stesso Comune e della trasparenza non abbia rilevato alcuna anomalia nella nomina dell'avv. Palladino e ciò in dispregio a quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgsl. n. 39/13 il quale dispone: "Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
Infatti, lo stesso dott. Arena, pur consapevole dell'esistenza degli incarichi professionali, conferiti da egli stesso, come dirigente dell'ufficio legale, all'avv. Paladino, non risulta abbia contestato alla stessa la incompatibilità né segnalato all'Anac detta situazione, come è tenuto per legge.
Il Dott. Arena, responsabile anticorruzione, sta consentendo che la stessa Palladino svolga illegittimamente le funzioni di presidente della BMS con la possibile conseguenza della nullità di tutti gli atti dalla stessa adottati.
Qualora ciò avvenisse, le conseguenze economiche degli atti dichiarati nulli non potrebbero ricadere sulla collettività, né sui lavoratori della BMS, poiché gli artt. 17 e 18 del decreto prevedono che tali conseguenze debbano essere addebitate agli organi che hanno conferito l'incarico.
Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali
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